Valpolicella

L’ampia zona di produzione dei vini Valpolicella DOC e DOCG include la fascia pedemontana della provincia di Verona ed è suddivisa, secondo il disciplinare di produzione, in tre zone distinte:

 

La zona Classica, formata da cinque aree geografiche, racchiude l’areale di Sant’Ambrogio di Valpolicella, l’areale di San Pietro in Cariano e le valli di Fumane, Marano e Negrar.
La zona Valpantena, comprendente l’omonima valle.
La zona DOC Valpolicella, con i comprensori del comune di Verona e le valli di Illasi, Tramigna e Mezzane.

 

In tutta l’area trovano ampio spazio varietà come la Corvina, il Corvinone, la Rondinella e, in misura minore, la Molinara. I vini della denominazione sono il Valpolicella, il Valpolicella Ripasso, l’Amarone della Valpolicella e il Recioto della Valpolicella.

Bardolino

La denominazione di origine controllata Bardolino è riservata ai vini Bardolino, Bardolino classico, Bardolino Chiaretto, Bardolino classico Chiaretto, Bardolino Chiaretto spumante, Bardolino novello e Bardolino classico novello che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata Bardolino comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio sul Mincio.

Lugana

La denominazione di origine controllata Lugana è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione, per le tipologie Lugana, Lugana Superiore, Lugana Riserva, Lugana Vendemmia Tardiva e Lugana Spumante. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Lugana comprende territori ricadenti nelle province di Brescia e Verona.
I vini a denominazione di origine controllata Lugana devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di Soave localmente denominato Turbiana o Trebbiano di Lugana. Possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona presenti, nell’ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti.